BANDO NUOVA IMPRESA 2023
Premesse, finalità e obiettivi
Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2023 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al Bando:
- le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1°gennaio 2022 e fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con partita IVA attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio lombardo da parte di imprese già esistenti;
- lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’ Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’ Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia. Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall’Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:
− 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
− 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
− 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
− 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
− 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).
In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda:
- a) per le MPMI essere in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese, essere attive con sede in Lombardia, essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- b) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- c) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- d) per il lavoro autonomo i dati relativi alla data di attribuzione della partita IVA, domicilio fiscale e il codice ATECO saranno verificati nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.
Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio lombardo da parte di imprese già esistenti. I dati relativi alla data di attribuzione della partita IVA (che non possono essere antecedenti al 1° Gennaio 2022 per le imprese e al 1 Gennaio 2023 per i professionisti) sono verificati nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. I dati di
iscrizione e inizio attività (che non possono essere antecedenti al 1° Gennaio 2023) sono verificati nel Registro delle Imprese.
Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante:
Investimento minimo (*) | Intensità del contributo | Importo contributo massimo |
€ 3.000,00 | 50% delle spese ammissibili | € 10.000,00 |
L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00.
L’agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e non può pertanto essere superiore all’importo di quest’ultime. Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.
Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo fatti salvi i casi in cui:
- a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo;
- b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.
In caso di eventuale presentazione di più domande si considera solo l’ultima domanda presentata in ordine cronologico a meno che la prima non sia già in fase istruttoria o sia stata ammessa. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse al finanziamento solo per
una domanda.
Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute3 e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e fino al 31 dicembre 2023. La domanda di contributo comprensiva della rendicontazione può essere presentata entro il 28 marzo 2024.
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:
- a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- c) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:
- e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
f) onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti:
- marketing e comunicazione;
- logistica;
- produzione;
- personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
- contrattualistica;
- contabilità e fiscalità;
- g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
- h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
- i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali
pubblicitari, etc) - l) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/2018.
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
- essere al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero;
- essere sostenute e quietanziate dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e in ogni caso non successive al 31 Dicembre 2023;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportando chiaramente il bene o servizio acquisito; nel periodo di ammissibilità della spesa sono ammesse fatture di acconto solo se il bene è interamente rendicontato sul presente bando; la fattura di saldo deve essere una fattura accompagnatoria o in alternativa va allegata fattura di saldo e DDT);
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale (contabile in stato eseguito o estratto conto), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente.
I singoli beni acquistati devono avere un importo minimo di € 250,00 più IVA
In particolare, per il pagamento si specifica che:
- i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni verificabili per consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.)
- in caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell’assegno e dalla copia dell’estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l’assegno (evidenziare solo il
movimento che interessa ai fini della partecipazione al bando) - in caso di pagamenti con carta di debito, credito o prepagata, essi devono essere riconducibili al conto corrente dell’impresa/libero professionista e alla spesa sostenuta
- il pagamento deve riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento
- Non sono ammessi pagamenti in contanti né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.
Spese non ammissibili
- minuterie
- spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, non strettamente collegate ll’installazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce
- spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa
- beni usati
- spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili.
Il contributo è erogabile al raggiungimento dell’investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime dell’impresa.
Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.
Ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione alle spese sostenute, non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Si precisa inoltre che l’impresa richiedente ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione alle spese sostenute, non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando indicando tra i loro fornitori l’impresa richiedente stessa.
Riepilogo date e termini temporali
Dal 1 Gennaio 2023 | E’ possibile costituire la nuova impresa anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale e sostenere le spese oggetto del presente Bando |
Dopo la data di attribuzione e attivazione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate: dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese e fino al 31 dicembre 2023 | E’ possibile sostenere le spese previste dal bando |
Dalle ore 14.00 del 27 Aprile 2023 fino alle ore 12.00 del 28 Marzo 2024 | Presentazione domanda di contributo |
Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande | Istruttoria delle domande di contributo, pubblicazione del provvedimento di concessione e successiva erogazione del contributo |
SE SIETE INTERESSATI A PARTECIPARVI E DESIDERATE RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI!