Credito d'Imposta

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione a:

  • Forma giuridica;
  • Settore produttivo (anche agricoltura);
  • Dimensioni (es. in termini di fatturato);
  • Regime contabile.

In particolare, sono inclusi anche:

  • Consorzi e reti di imprese;
  • Enti non commerciali, Università o altri centri di ricerca, quali soggetti commissionari residenti a cui il committente soggetto non residente ha commissionato la ricerca e lo sviluppo;
  • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Per le spese sostenute dal 2017 e anche in funzione di precedenti contratti in corso di esecuzione, il credito d’imposta spetta anche a imprese che operano sul territorio nazionale (residenti o stabili organizzazioni) in base a contratti di committenza con imprese estere, università o altro ente od organismo di ricerca localizzati:

  • In altri Stati membri dell’Unione europea;
  • Negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (membri UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • In Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni).

 Non si applica a: 

  • Soggetti con redditi di lavoro autonomo;
  • Soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica;
  • Imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti;
  • Enti non commerciali (per attività istituzionale).

Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S). Il perimetro del concetto di R&S viene definito con i criteri stabiliti nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”. Solo nel caso in cui l’attività posta in essere rientri nel perimetro della R&S, allora si può valutare a quale tipologia di attività ammissibili essa possa essere ricondotta.

Investimenti in R&S agevolabili(art. 2 DM):

  • Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; 
  • Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare  per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; 
  • Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; 
  • Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

 

Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Modalità di determinazione e condizioni per la fruizione del beneficio

Modalità di fruizione:

  • Nessuna istanza preventiva (credito automatico);
  • Credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline (con codice tributo “6857”);
  • Deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
  • La possibilità di compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, mentre solo per il credito corrispondente alle spese di certificazione contabile l’utilizzo in compensazione è consentito solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione;
  • Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP);
  • Il credito è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.

Documentazione e certificazione:

  • Obbligo di allegare al bilancio la documentazione attestante i costi ammissibili certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti entro la data di approvazione del bilancio;
  • Se il bilancio è già certificato questa certificazione non è necessaria.

Cosa conservare e produrre in termini di documentazione:

  • Progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività intraprese dall’impresa beneficiaria;
  • Personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione); 
  • Strumenti e attrezzature di laboratorio;
  • Contratti di ricerca; 
  • Prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta; 
  • Documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente;
  • Nell’ipotesi in cui il committente della ricerca e sviluppo sia un soggetto non residente, il soggetto commissionario beneficiario del credito di imposta, dovrà predisporre e conservare una relazione descrittiva delle attività svolte corredata da un prospetto di raccordo tra le spese.