Rete d'impresa

Per rispondere alla crisi economica ed alle nuove sfide dettate dall’economia globale, le imprese hanno oggi in molti casi bisogno di una forma di aggregazione più flessibile ed innovativa rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentare la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia.

Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni fino ad oggi sono rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dalle A.T.I. (associazione temporanea di impresa) o R.T.I. (raggruppamento temporaneo d’impresa), dalle joint venture, dal contratto di franchising. 

Se l’obiettivo fosse infatti quello di partecipare alle gare d’appalto o di realizzare lavori in parallelo tra imprese, tramite la suddivisione delle opere, lo strumento dei “raggruppamenti temporanei” sarebbe indicato, mentre se vi fosse la necessità di partecipare a progetti o realizzare lavori in forma unitaria, gli strumenti giuridici dei “consorzi e delle società consortili” sarebbero idonei. L’obiettivo delle reti di imprese dovrebbe invece essere quello di realizzare una vera sinergia tra le imprese, pur nella indispensabile salvaguardia della loro autonomia, del loro know how e delle loro individualità, finalizzata al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano, sia alla singola impresa che collettivamente, la crescita della propria capacità innovativa e tecnologica e della propria competitività sui mercati nazionale ed internazionali.

Cluster e Reti d’impresa per l’internazionalizzazione

Le Reti di imprese sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 3 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n.5 del 10 febbraio 2009) e le modifiche apportate negli anni a tale strumento sono state numerose, dal D.L. n.78 del 31 maggio 2010, all’articolo 45 del decreto legge n. 83/2012 e poi all’articolo 36 del decreto legge 179/2012. 

Per Contratto di rete di imprese si intende uno strumento giuridico–economico di cooperazione fra imprese che si impegnano reciprocamente a collaborare scambiando informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa

Le Reti di imprese rappresentano quindi, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovazione, mentre, sul piano giuridico, sono nuove forme di cooperazione e coordinamento di natura contrattuale tra imprese che vogliono aumentare la massa critica e avere maggiore forza sul mercato. Si evidenzierà in particolare come il Contratto di rete consente alle aggregazioni tra imprese di instaurare una collaborazione strutturata e duratura, pur mantenendo la propria autonomia ed individualità e può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il Contratto di Rete deve essere stipulato necessariamente nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrato all’Agenzia delle Entrate. I contraenti di una Rete di imprese debbono quindi essere imprenditori indipendentemente dalla loro rispettiva natura: imprese individuali, società, imprenditori pubblici, anche non commerciali, aziende senza scopo di lucro, cooperative, consorzi, imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro. 

Va considerato che il gruppo dei contraenti originari può subire modificazioni, il contratto di rete ha infatti una struttura aperta, caratterizzata dalla possibilità di nuovi ingressi nella rete e anche di uscite da parte degli imprenditori contraenti. Di regola il contratto di rete non è dotato di soggettività giuridica, l’attribuzione della soggettività giuridica alla rete è facoltativa ed è conseguibile a condizione che la rete sia dotata di fondo patrimoniale (finalizzato all’attuazione del programma di rete e regolato da modalità definite contrattualmente); il contratto di rete sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia iscritto come posizione autonoma nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in cui ha sede.

Temporary Export Manager & Temporary Network Manager

Le dinamiche in atto sui mercati internazionali impongono alle PMI una presenza simultanea su più paesi, con modalità diverse rispetto al passato. Infatti, oggi non è sufficiente competere con la qualità dei prodotti, ma è sempre più importante assicurare al cliente un’offerta integrata di servizi e gestire in modo appropriato le relazioni commerciali e personali con gli operatori nazionali ed esteri. 

Per fare ciò, le aziende dovrebbero creare al loro interno un ufficio commerciale, con personale specializzato capace di interagire anche con il mercato estero in modo professionale, con un conseguente e poco sostenibile incremento dei costi interni soprattutto in caso di PMI. In tale contesto diventano quindi strategiche le figure del Temporary Export Manager e del Temporary Network Manager ossia risorse esterne formate in marketing e commercio internazionale che operino in stretta collaborazione sia con l’imprenditore che con i suoi partner di rete per portare avanti un piano commerciale e di internazionalizzazione efficaci per accedere ai mercati target in forma aggregata e organizzata

L’intervento generalmente svolto dal Temporary Manager si concentra nel pianificare una rete di vendite e moltiplicare le azioni verso i canali commerciali siano essi importatori, distributori e buyer diretti, mettendo in atto azioni di marketing per finalizzare la promozione e la vendita di prodotti e servizi delle aziende supportate, un approccio analitico, competente e diversificato per ogni mercato affrontato. A supporto di questa risorsa senior si può prevedere l’inserimento temporaneo in azienda, attraverso uno stage o un apprendistato, anche di una risorsa junior che darà il suo contributo operativo alla realizzazione del piano e crescerà professionalmente a fianco del Temporary Manager. In questo modo a costi molto più sostenibili è possibile iniziare ad affrontare gradualmente i mercati esteri anche in forma aggregata ed a impostare un percorso di crescita aziendale.

Forme giuridiche della rete: rete-contratto

La rete rappresenta uno strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto (detto appunto “Contratto di rete”), si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti alle proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività relative all’oggetto di ciascuna impresa.

Possono essere:

  • senza rappresentanza: Rete-contratto senza soggettività giuridica e con soggetto esecutore/organo comune che non ha la rappresentanza delle imprese aderenti
  • con rappresentanza: Rete-contratto senza soggettività giuridica e con soggetto esecutore/organo comune ha la rappresentanza delle imprese aderenti
Forme giuridiche della rete: rete-soggetto

La rete soggetto, nel caso in cui la rete di imprese sia dotata di un fondo patrimoniale, può decidere di acquisire soggettività giuridica; a tal fine si dovrà iscrivere il contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

Acquisendo soggettività giuridica la rete diventa un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle imprese partecipanti, capace quindi di porre in essere autonomamente rapporti giuridici che acquisiscono rilevanza anche da un punto di vista fiscale (la rete – soggetto sarà pertanto obbligata alla tenuta delle scritture contabili, dovrà dotarsi di partita iva nel caso in cui eserciti attività commerciale e sarà soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette).

Cosa si intende per organo comune?

Il soggetto incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti dello stesso.
Nelle reti-contratto è facoltativa l’istituzione di tale organo, mentre nelle reti-soggetto è obbligatoria.

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