PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Obiettivi del programma

  1. Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 2018/2001, inclusi i criteri di sostenibilità ove previsti
  2. Incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI liguri del PR FESR Liguria 2021-2027, il presente bando intende sostenere le micro, le piccole e le medie imprese che, all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino interventi di produzione di energia rinnovabile come da definizione della direttiva (UE) 2018/2001, attraverso l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, ad esempio fotovoltaico, mini-eolico, biomasse, solare termico, pompe di calore la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo, per ridurre i costi per consumi energetici.
  3. Gli obiettivi vengono perseguiti utilizzando, quale forma di sostegno, uno strumento finanziario (prestito rimborsabile e abbattimento costo garanzia) combinato con una sovvenzione a fondo perduto.
  4. Il risultato atteso dagli interventi è quello di contribuire a raggiungere l’obiettivo, definito dallo schema di Piano Energetico Ambientale della Regionale Liguria 2030, consistente nella produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, di circa 411,8 ktep.

Soggetti beneficiari

  1. Possono presentare domanda per ottenere l’aiuto, le micro, le piccole e le medie imprese del settore privato, aventi sede operativa in Liguria, in possesso, alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, dei seguenti ulteriori requisiti:
    • a) essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio come attive;
    • b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007, si fa riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa in cui si realizza l’intervento;
    • c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  2. Sono altresì escluse le attività negli ambiti di cui all’art. 7 del regolamento (UE) 1058/2021 e le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.
  3. Le imprese titolari di concessioni demaniali possono presentare domanda di agevolazione solo se la durata residua della concessione corrisponda almeno al periodo di ammortamento dell’investimento proposto.
  4. Inoltre la domanda è dichiarata inammissibile qualora:
    • a) nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs. n. 50/2016. In ogni caso l’inammissibilità viene disposta anche nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L’inammissibilità non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
    • b) nei confronti di uno dei soggetti di cui alla lettera precedente, siano sussistenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del decreto medesimo;
    • c) l’impresa abbia commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
    • d) l’impresa non abbia rispettato le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
    • e) l’impresa non abbia rispettato le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
    • f) nei confronti dell’impresa sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di ricevere agevolazioni pubbliche;
    • g) l’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 c. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
    • h) l’impresa abbia conferito incarichi professionali o concluso un contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti della Regione Liguria o di FI.L.S.E. S.p.a., i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime nei confronti dell’impresa stessa, e che abbiano cessato il rapporto di lavoro con tali enti da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001);
    • i) l’impresa non sia in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di agevolazione superiore ad euro 150.000,00 (art. 83, comma 3, lettera e), d.lgs. 159/2011);
    • j) l’impresa non abbia la disponibilità dell’unità operativa sulla quale è realizzato l’intervento;
  5. Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d’impresa e le reti d’impresa.

Natura e misura dell’agevolazione.

1) L’incentivazione può coprire fino all’80% delle spese ritenute ammissibili e risulta così suddivisa:

Dimensione impresaFinanziamento a tasso agevolato rispetto alle spese
ammissibili (%)
Contributo a fondo
perduto rispetto alle
spese ammissibili (%)
Micro – Piccola -Media40 con un massimale di 300.000,00 €Fino al 40

Il calcolo dell’agevolazione viene effettuato a partire dal prestito rimborsabile. Ad esaurimento di uno dei due stanziamenti per ciascuna forma di agevolazione (contributo a fondo perduto o prestito rimborsabile), il finanziamento potrà riguardare solo l’altra forma, che potrà arrivare fino al 40% dell’investimento ammissibile.
L‘agevolazione comprende anche un contributo per la riduzione dei costi delle fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e ss.mm.ii., prestate a garanzia della restituzione del prestito.
La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 3% dell’importo dell’operazione finanziaria su cui insiste la garanzia e, comunque, non può superare il costo sostenuto dall’impresa per ottenere la garanzia. La quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell’operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo, entro il massimale previsto.

2) L’impresa, in relazione al prestito e al contributo a fondo perduto, potrà optare tra la concessione nel regime de minimis di cui al c. 3 ovvero nel regime di esenzione disciplinato dall’art. 38 del GBER di cui al c. 4. La sovvenzione per la riduzione dei costi della garanzia è concessa ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. Gli incentivi per cui viene richiesta l’erogazione ai sensi del regolamento n. 651/2014 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.

3) Non potranno opzionare il regime de minimis le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

4) Ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 de minimis l’importo massimo del contributo che un’impresa autonoma o impresa unica può ricevere nell’ambito del regime de minimis è pari a €200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). Nel caso in cui il beneficiario nel triennio abbia avuto altre agevolazioni, l’importo del contributo concedibile ai sensi del presente bando viene calcolato sottraendo gli importi dei contributi già ottenuti.

5) Ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni di cui all’art. 38 del medesimo Regolamento, ed in particolare i costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di produzione energetica, determinati confrontando i costi dell’investimento con quello dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell’aiuto, come segue:

  • Dove lo scenario controfattuale consiste nell’effettuare un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o per l’attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell’investimento per il quale è concesso l’aiuto ed i costi dell’investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;
  • Dove lo scenario controfattuale consiste nell’effettuare lo stesso investimento in un secondo momento, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell’investimento per il quale è concesso l’aiuto e il VAN dei costi dell’investimento successivo, attualizzato al momento in cui l’investimento verrebbe intrapreso;
  • Dove lo scenario controfattuale consiste nel mantenere gli impianti e le attrezzature in funzione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell’investimento per il quale è concesso l’aiuto e il VAN dell’investimento di manutenzione, riparazione, ammodernamento degli impianti e delle attrezzature in funzione, attualizzato al momento in cui l’investimento verrebbe intrapreso.

6) Per la parte di finanziamento mediante prestito a tasso agevolato e per la quota di abbattimento della garanzia, la quantificazione del valore dell’aiuto concesso avviene attraverso “l’Equivalente Sovvenzione Lordo” (ESL). Tale valore deve essere considerato nel calcolo della soglia del regime di aiuto in “de minimis”. Per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione dell’aiuto coincide con l’importo concesso.

7) Il tasso di interesse annuo applicato al prestito agevolato è pari all’1,50%.

8) L’ESL ricavata per il finanziamento sommata al contributo a fondo perduto, determina il valore dell’aiuto richiesto, che deve essere considerato per il calcolo dell’intensità dell’aiuto. Nel caso in cui la quantificazione dell’aiuto richiesto sia superiore alla soglia, verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto. La rendicontazione dovrà riferirsi comunque all’intero investimento ammesso.

9) La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da FI.L.S.E. S.p.a. a suo insindacabile giudizio.

10) I prestiti agevolati vengono erogati da FI.L.S.E. S.p.a.. Tale finanziamento sarà rimborsato con rate semestrali posticipate, da pagarsi entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, ed avrà la durata fino a 8 anni, comprensiva di un eventuale periodo di pre-ammortamento pari al massimo a 12 mesi. La prima rata di preammortamento o ammortamento è dovuta alla prima scadenza utile, decorsi almeno tre mesi dalla data di erogazione.

11) Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l’intero contributo spettante al beneficiario, FI.L.S.E. S.p.a. provvederà, fermo restando l’intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo la propria accettazione a ricevere il contributo parziale. In caso di mancata accettazione, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla successiva domanda ammissibile secondo l’ordinamento delle domande.

12) Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.

13) L’intensità massima dell’agevolazione concessa in forma di prestito e contributo a fondo perduto ai sensi del GBER non potrà comunque superare il 40% della spesa ammissibile.

Divieto di cumulo

Le agevolazioni pubbliche erogate ai sensi del presente bando, fondo perduto combinato al finanziamento, non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto di Stato anche a titolo de minimis richiesta per gli stessi costi ammissibili, che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario, fatta eccezione per la restituzione dei corrispettivi per la trasmissione e la distribuzione regolati dall’ARERA. I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell’Unione o dello stesso fondo FESR, nell’ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento.

Iniziative ammissibili

  1. Realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all’autoconsumo; a titolo esemplificativo solare fotovoltaico, mini-eolico (< 20 kW), miniidroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa. Sotto tale voce rientrano:
    • a) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e delle apparecchiature funzionalmente interconnesse (a titolo di esempio: macchinari, componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
    • b) fornitura e posa in opera di eventuali sistemi di accumulo;
    • c) acquisto e installazione programmi informatici strettamente funzionali all’investimento;
    • d) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
    • e) connessione alla rete elettrica nazionale;
    • f) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
    • g) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
    • h) direzioni lavori, sicurezza;
    • i) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
  2. Opere di repowering, ovvero, di sostituzione dei componenti originali dell’impianto energetico rinnovabile con altri nuovi, e di riconfigurazione del layout al fine di aumentare la resa dell’impianto
  3. Sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore collegate all’impianto a fonte energetica rinnovabile

Gli impianti devono essere interamente destinati all’autoconsumo dell’energia prodotta. L’eventuale energia eccedentaria potrà essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al D.Lgs. 199/2021 ovvero immessa in rete (scambio sul posto) a condizione che la cessione sia effettuata a titolo gratuito.
In particolare, per poter agevolare l’utilizzo della biomassa dovrà essere garantito l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo di combustibili da biomassa che garantiscano almeno una riduzione dell’80% delle emissioni di gas a effetto serra (ad esempio, trucioli di legno con distanza di trasporto inferiore a 2500 km). La spesa ammissibile per gli impianti mini-eolici è pari al massimo al 20% del valore del restante investimento ammissibile.

Gli investimenti devono essere conclusi e rendicontati entro 10 mesi dalla data di concessione e comunque
entro il 31 ottobre 2024. Nella domanda possono essere contemplati uno o più interventi, per un investimento complessivo ammissibile di almeno 20.000,00 euro per le microimprese e di 60.000,00 euro per le PMI e non superiore a 1.500.000 euro, IVA esclusa.

Non sono ammissibili interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di fabbricati. Qualora in sede di rendicontazione il livello minimo di spesa risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al livello di cui al comma 6, viene disposta la revoca del contributo concesso.

Qualora, a seguito dell’istruttoria, l’intervento ritenuto ammissibile risulti inferiore al livello minimo di spesa, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

L’intervento deve essere coerente rispetto alle pianificazioni comunali o sovracomunali, dove ciò sia pertinente.

L’intervento deve disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò sia necessario.

Dotazione finanziaria

  • Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.060.000,00 di euro, così suddivisi:
    • a. 2.000.000,00 per i contributi a fondo perduto;
    • b. 2.000.000,00 per lo strumento finanziario (prestito rimborsabile e abbattimento costo garanzia).
    • c. 60.000,00 per l’abbattimento dei costi di garanzia.
  • La Regione Liguria si riserva la facoltà di valutare l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.

Spese ammissibili

  1. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, strettamente correlate all’operazione per la sua preparazione ed esecuzione riguardanti le seguenti voci:
    • a) acquisto di attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici strettamente funzionali all’investimento e macchinari e relativa messa in opera;
    • b) le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
    • c) spese edili strettamente ad esclusivo asservimento di impianti oggetto di finanziamento e/o eventuali opere necessarie alla “resa a prova di clima” delle opere finanziate;
    • d) spese tecniche per analisi dello scenario controfattuale, progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali) in misura non superiore al 10% delle spese ammissibili relative alle voci di cui alle lettere precedenti;
    • e) costi indiretti dell’operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell’art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti per spese generali.
  2. Nel caso di regime de minimis, saranno riconoscibili le sole spese fatturate a far data successiva dalla assegnazione del C.U.P. di cui al c. 4, anche per interventi avviati a far data dal 1° giugno 2023.
  3. Fatto salvo quanto ai commi 2 e 4, le spese ante operam per l’esecuzione degli studi di prefattibilità delle analisi e, degli audit sono ammissibili in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e comunque non superiore ad euro 10.000,00.
  4. Ogni giustificativo di spesa in originale dovrà contenere gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) tra i dati inerenti il soggetto beneficiario.
  5. Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra elencate ed in particolare:
    • a) spese sostenute per prestazioni effettuate in economia con personale dell’impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, o spese oggetto di autofatturazione;
    • b) spese fatturate all’impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
    • c) spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
    • d) spese sostenute per acquisto di beni a fini dimostrativi;
    • e) spese relative agli oneri gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
    • f) spese sostenute per l’acquisto di veicoli;
    • g) spese relative ad investimenti non direttamente funzionali al raggiungimento delle finalità del bando
      • (es. eccedenti l’autoconsumo, ecc.), ovvero non direttamente identificabili come legati all’intervento di produzione di energia da fonti rinnovabili;
    • h) spese riferite ad investimenti (es. di mera sostituzione) che non consentano di conseguire gli obiettivi del presente bando;
    • i) spese relative a costi di esercizio (combustibile e manutenzione ordinaria);
    • j) spese relative all’acquisto di beni, materiali, macchinari, impianti o componenti, usati o rigenerati;
    • l) spese inerenti la presentazione della domanda o della rendicontazione;
    • m) spese non intestate al beneficiario e spese per acquisti in locazione finanziaria.
  6. Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’IVA.
  7. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti e quelli tramite permuta o compensazione, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
  8. Le analisi e gli audit energetici ex-ante necessari alla pianificazione degli interventi saranno ammissibili
    solo se relativi agli interventi finanziati.

Ultime novità

Sono stati richiesti oltre 12 milioni di euro a Regione Liguria a poche ore dall’apertura del bando dedicato alle micro, piccole e medie imprese intenzionate a migliorare l’efficienza energetica tramite la realizzazione o ’ammodernamento di impianti da fonti rinnovabili”; ciò ha portato al triplicare in poche ore la dotazione economica affidata al bando (4 milioni e 60 mila euro). Ricordiamo che, attraverso questo strumento, Regione Liguria accompagna, con una quota a fondo perduto e una a prestito (tasso dell’1,5%), oltreché abbattendo il costo di garanzia, l’80% degli investimenti effettuati delle attività economiche in impianti di autoconsumo e accumulo dell’energia prodotta, come il fotovoltaico, il mini-eolico (maggiore di 20Kw), il mini idroelettrico, il solare termico, il geotermico e gli impianti a biomasse. Un sostegno concreto nella direzione di un’evoluzione energetica che combini alla sostenibilità ambientale, quella economica e sociale”.

L’investimento per le microimprese deve essere di almeno 20 mila euro, mentre gli interventi delle piccole e medie imprese devono essere compresi tra i 60 mila euro e 1.500 mila euro. Le attività dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 ottobre 2024.

La finestra temporale per la presentazione delle domande va dal 22 settembre 2023 alle 17:30 del 6 ottobre 2023.

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