Bando Brevetti+ 2023
Finalità ed obiettivi
La misura “Brevetti 2023” attivata da Regione Lombardia nell’ambito dell’Azione 1.1.4. “Sviluppo e tutela della capacità innovativa del sistema delle imprese”, Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 ha lo scopo di sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) o liberi professionisti lombardi nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali, al fine di promuovere la capacità innovativa del sistema economico lombardo tutelandone il patrimonio di proprietà intellettuale.
In particolare, gli interventi brevettuali dovranno avere ricadute in Lombardia ed essere esclusivamente relativi a invenzioni industriali che portino un valore aggiunto in almeno una delle 92 priorità che declinano le 27 macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”.
Gli interventi brevettuali dovranno essere:
- a) nel caso di nuovi brevetti, depositati tramite presentazione di domanda diretta europea all’European Patent Office – EPO (ammissibile anche se finalizzato alla nuova procedura di convalida di brevetto europeo con effetto unitario entrato in vigore il 1° giugno 2023) o domanda diretta internazionale al World Intellectual Property Organization – WIPO;
- b) nel caso di estensioni delle domande, presentate precedentemente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UiBM) e successivamente estese presso EPO o WIPO secondo la tempistica definita nell’art. B.2.a.
Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i seguenti soggetti:
- a) le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione dell’agevolazione siano PMI, come definite all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.; la variazione della dimensione d’impresa a seguito della concessione dell’agevolazione e non costituisce variazione dei requisiti di ammissibilità. Le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese ove previsto.
- b) i liberi professionisti che rientrano nella definizione di PMI dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. in forma singola o associata: i. la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali, dotati di partita IVA; ii. non regolamentati di cui alla Legge n. 4/2013, anche in forma associata, dotati di partita IVA. I liberi professionisti iscritti al Registro delle Imprese devono presentare domanda esclusivamente in qualità di PMI.
I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, devono avere sede legale o operativa (per le PMI) o un domicilio professionale (nel caso di liberi professionisti) in Lombardia oppure si devono impegnare a costituire una sede legale o operativa o un domicilio professionale in Lombardia entro i termini per la presentazione della rendicontazione finale di cui ai successivi artt. C.4.b e C.4.c. L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica del requisito della sede legale o sede operativa (nel caso di PMI) o del domicilio professionale (nel caso di liberi professionisti) sul territorio di Regione Lombardia, presso le quali sono svolte le attività di progetto.
Ogni soggetto richiedente, identificato da un univoco codice fiscale, può presentare una o più domande di partecipazione, riferita/e ad una o più delle tipologie di progetti finanziabili previste al successivo art. B.2.a (nuovo brevetto europeo, estensione brevetto europeo, nuovo brevetto internazionale ed estensione brevetto internazionale) nel rispetto del massimale “de minimis”.
Un soggetto richiedente che si qualifichi come PMI iscritta al Registro Imprese non può presentare progetti riconducibili alla qualifica di libero professionista e viceversa. In caso di presentazione da parte dello stesso soggetto richiedente di una domanda come PMI regolarmente iscritta al Registro Imprese e di una domanda come libero professionista qualificatosi come non iscritto al Registro Imprese, quest’ultima domanda è dichiarata irricevibile in fase di verifica di ammissibilità delle domande.
SONO ESCLUSI I SOGGETTI CHE:
- a) si configurino come società semplici che non svolgono attività commerciale;
- b) operino nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.;
- c) operino, a livello di codice primario, nella sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
- d) le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco di cui all’art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
- e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’art.31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- f) si trovino in una delle procedure liquidatorie previste dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155” (specificatamente la liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie come l’amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- g) ove applicabile, non siano in regola con la normativa antimafia vigente.
Dotazione Finanziaria
La dotazione finanziaria del bando è pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 986/ 2023. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse con successivi provvedimenti.
Caratteristiche dell’Agevolazione
Fonte di finanziamento:
Il presente bando è finanziato con risorse dell’Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:
- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.
Entità e forma dell’Agevolazione
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria, pari ai seguenti importi:
Gli importi dei costi ammissibili su base forfettaria riportati in tabella risultano dall’applicazione della metodologia di calcolo, sviluppata ai sensi dell’art. 53 paragrafo 3 lettere a) sub-lettera i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e sono riferiti alle spese comprese tra le attività preliminari per il deposito della domanda di brevetto fino alla pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.
La percentuale del contributo concedibile è pari all’80% dei costi forfettari. Tale percentuale del contributo concedibile è elevabile e pari al 90% dei costi forfettari, grazie all’applicazione di una maggiorazione del 10%, per i Soggetti beneficiari che si impegnano ad acquisire, entro il termine per la presentazione della rendicontazione di cui ai successivi artt. C.4.b e C.4.c del bando, una certificazione (non posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando) di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) da attestare mediante
la presentazione di documentazione rilasciata da un ente accreditato.
Qualora in sede di verifica della rendicontazione non risulti presente adeguata documentazione volta ad attestare il possesso di tale requisito, è prevista la decadenza parziale del Soggetto beneficiario dal contributo concesso per un importo pari al 10% del costo forfettario ammissibile e pertanto l’importo del contributo erogabile viene rideterminato all’80% del costo forfettario ammissibile.
Regime di Aiuto
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo).
L’agevolazione non è rivolta a soggetti richiedenti appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento “de minimis”.
Le agevolazioni previste dal presente bando possono essere cumulate ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.. Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del massimale (rispettivamente artt. 5.1 e 3 del
Regolamento “de minimis”), qualora la concessione di un’agevolazione con riferimento al singolo intervento brevettuale comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 paragrafo 2 del Regolamento medesimo, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso.
Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse er le medesime spese sottese all’intervento brevettuale e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021, dell’art. 9 Regolamento (UE) n. 2021/241 e dell’art. 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia uno studio associato di liberi professionisti (in quanto titolare del brevetto depositato o da depositare) al fine di identificare correttamente il perimetro d’impresa unica deve essere fornita una dichiarazione, relativa alla concessione di aiuti in “de minimis”, che elenchi i soci dello studio associato (codice fiscale e partita IVA) in quanto rientranti nella nozione di impresa unica ai sensi del Regolamento “de minimis”.
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.
È onere del soggetto richiedente consultare l’apposita sezione “Trasparenza” del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti “de minimis” concessi e registrati relativamente all’impresa unica.
Progetti Finanziabili
Caratteristiche dei Progetti
Sono ammissibili i progetti, attuati dai soggetti di cui all’art. A.3, che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande precedentemente depositate presso l’UiBM e successivamente estese a EPO/WIPO fino all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO).
Le ricadute applicative dei brevetti oggetto della domanda devono interessare il territorio lombardo.
Gli interventi brevettuali devono essere afferenti e portare valore aggiunto in una delle 92 priorità di riferimento che declinano le 27 macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di Regione Lombardia.
Non sono ammissibili progetti riconducibili ad una delle seguenti esclusioni previste dall’art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:
- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- a sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- gli investimenti in:
- veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- a sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
Non sono altresì ammissibili progetti riconducibili ad apparecchi da gioco d’azzardo (di cui all’art. 4
comma 4 della L.r. n. 8 del 21 ottobre 2013).
In base a quanto previsto nell’allegato 1, paragrafo 3 “Attività sottostanti il processo di brevettazione” della D.G.R. n. 2276/2019 che specifica quali siano le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un’invenzione industriale, il processo di brevettazione, finalizzato all’ottenimento da parte del soggetto richiedente (impresa o libero professionista) di un rapporto di ricerca relativo ad un’invenzione industriale per la quale ha depositato domanda di brevetto, si articola, sia nel caso europeo sia in quello internazionale, nelle seguenti fasi:
- a) deposito della domanda di brevetto da parte del soggetto richiedente;
- b) valutazione formale da parte dell’organo competente;
- c) pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.
Con riferimento alla presentazione della domanda di brevetto:
- a) nel caso del processo di brevettazione europea (anche funzionale alla successiva procedura di convalida ad effetto unitario), la presentazione della domanda di brevetto da parte del soggetto richiedente può avvenire tramite due diverse procedure:
- presentazione della domanda di brevetto direttamente presso EPO a partire dal 25 settembre 2023;
- presentazione della domanda di estensione presso EPO a partire dal 25 settembre 2023 con domanda di brevetto presentata presso UiBM a partire dai 12 mesi antecedenti ovvero dal 25 settembre 2022;
- nel caso del processo di brevettazione internazionale, la presentazione della domanda di brevetto da parte del soggetto proponente può avvenire tramite due diverse procedure:
- presentazione della domanda di brevetto, in linea con il Patent Cooperation Treaty, direttamente presso il Receiving Office di WIPO, EPO o UiBM a partire dal 25 settembre 2023;
- presentazione della domanda di estensione presso WIPO a partire dal 25 settembre 2023 con domanda di brevetto presentata presso UiBM a partire dai 12 mesi antecedenti ovvero dal 25 settembre 2022.
In seguito alle fasi sopra descritte, e successivamente alla valutazione formale da parte dell’organo competente, avviene la pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo medesimo. Si riassumono, nella tabella che segue, le tempistiche di ammissibilità al presente bando per la presentazione delle domande di brevetto e/o estensione presso l’organo competente:
Si raccomanda di provvedere tempestivamente al deposito della domanda di brevetto o alla domanda di estensione del brevetto presso gli organi competenti al fine di avere garanzia di acquisire il rapporto di ricerca in tempi utile e poter procedere alla rendicontazione nei termini indicati nel presente bando.
Il titolare del brevetto oggetto della domanda di partecipazione al bando deve coincidere con il soggetto richiedente. Si considera ammissibile la titolarità condivisa tra il soggetto richiedente e un organismo di ricerca pubblico (definito in base alla definizione comunitaria di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.).
Non si considera ammissibile un intervento brevettuale con titolarità condivisa con tipologie di soggetti richiedenti diversi rispetto a quanto indicato nel precedente paragrafo.
Il possesso dei requisiti relativi alla titolarità è verificato in fase di istruttoria della domanda di agevolazione (se la domanda di brevetto risultasse già depositata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando) oppure in fase di istruttoria della richiesta di erogazione del saldo (qualora la domanda di brevetto fosse depositata successivamente alla domanda di partecipazione al bando).
Qualora uno studio associato presentasse domanda di partecipazione al bando, un libero professionista afferente al medesimo studio può presentare domanda in forma singola solo qualora l’intervento brevettuale proposto sia diverso da quello presentato dallo studio associato ed il libero professionista ne sia titolare.
Nel caso in cui una domanda di partecipazione al bando comprenda più tipologie di brevetti, questi ultimi devono necessariamente essere riferiti a invenzioni industriali diverse tra di loro, ad eccezione di quelle invenzioni per le quali viene presentata domanda di brevetto o di estensione di brevetto presso organi differenti (WIPO o EPO).
Il soggetto richiedente non può presentare nell’ambito di una stessa domanda di partecipazione al bando, domanda di brevetto e domanda di estensione di brevetto presso lo stesso organo competente riferiti alla medesima invenzione industriale. Qualora, per la stessa invenzione industriale, si voglia depositare sia la domanda di brevetto, sia la domanda di estensione presso lo stesso organo competente, occorrerà necessariamente presentare due differenti domande di partecipazione.
Si riassumono le diverse casistiche nella tabella seguente:
Durata dei Progetti
Il deposito della domanda di brevetto o di estensione del brevetto presso l’organo competente (EPO, WIPO), l’emissione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente nonché la rendicontazione del progetto (comprensiva del predetto rapporto di ricerca) devono avvenire entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione.
È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe fino ad un massimo di 6 mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile di procedimento a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3. Il deposito della domanda di brevetto o di estensione del brevetto presso l’organo competente può avvenire a partire dal 25 settembre 2023, data di approvazione della D.G.R. n. 986/2023 che approva gli elementi essenziali del presente bando.
Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Le tipologie di spese ammissibili e i criteri di riconoscimento delle predette spese sono basati sulle opzioni di semplificazione dei costi conformemente a quanto previsto all’art. 53 paragrafo 3 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 in continuità con quanto definito dalla D.G.R. n. 2276/2019“.
La domanda di partecipazione al bando può essere presentata a partire dalle ore 10:30 del 25 gennaio 2024 e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 26 luglio 2024.
SE SEI INTERESSATO A PARTECIPARE E DESIDERI RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTACI