Legge di bilancio 2021 relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo 2021

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

  • 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Per tutte le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito di transizione ecologica, innovazione tecnologica ed innovazione e design, sono previste due novità:

  • La riduzione delle percentuali di agevolazione per ricerca e sviluppo;
  • L’introduzione di nuovi crediti d’imposta per l’innovazione tecnologica 4.0, il design e l’ideazione estetica.

Chi può beneficiare?

Potranno beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo tutte le imprese residenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Quali sono i progetti ammissibili?

Le attività che si possono valorizzare per l’ottenimento del credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020, sono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

  • 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
  • 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Con innovazione tecnologica si intende la realizzazione di prodotti o processi produttivi nuovi o migliorati in modo significativo per quel che riguarda le prestazioni, l’eco-compatibilità o l’ergonomia, o per altre caratteristiche proprie del settore. Prodotti nuovi o significativamente migliorati vengono considerati i beni o servizi che si differenziano da quanto realizzato in precedenza dall’impresa per:

  • Caratteristiche tecniche;
  • Novità dei componenti o dei materiali;
  • Originalità del software incorporato;
  • Facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo;
  • Maggiore flessibilità e funzionalità.

processi produttivi, innovativi o migliorati, ammissibili sono metodi di produzione, di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti:

  • Nelle tecnologie adottate;
  • Negli impianti, macchinari e attrezzature;
  • Nel software utilizzato; 
  • Nell’efficienza delle risorse impiegate;
  • Nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti coinvolti.

Le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica e altri, individuati con decreto ministeriale, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per progetti, anche avviati in periodi d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019, che riguardino l’innovazione di prodotti sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionale (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti).

L’innovazione può anche essere riferita a imballaggi, presentazioni, grafica e caratteri tipografici. Non possono fruire del credito le normali attività di rinnovo dei cataloghi se non volte a inserire rilevanti elementi di novità, come quelli indicati. 

Che spese vengono valorizzate?

A. Spese del personale

Le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

Le spese di personale di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (nel caso di attività di design e ideazione estetica la laurea deve esser in design o altri titoli equiparati).

B. Quote ammortamento

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati negli specifici progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).

C. Contratti di ricerca extra muros

Le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

D. Servizi di consulenza

Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a), cioè delle spese ammissibili indicate alla lettera c).

E. Materiali e forniture

Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) o, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Ricerca fondamentale: l’acquisizione di nuove conoscenze

Sono da considerare attività di ricerca fondamentale, come detta il decreto all’art. 2, “i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa”.

Ricerca industriale: la soluzione di problemi scientifici o tecnologici

Il decreto mise definisce le attività di ricerca industriale come “lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico”.

Tali attività devono produrre un modello di prova per la verifica sperimentale delle ipotesi di partenza e per rappresentare gli sviluppi concreti della ricerca, anche senza una raffigurazione del possibile prodotto o processo finale. 

Sviluppo sperimentale: la realizzazione di nuovi prodotti o processi

Come attività di sviluppo sperimentale il decreto mise ricerca e sviluppo 2020 individua “i lavori sistematici svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti”.   Miglioramento che deve avere carattere di novità.

Come accedere al credito

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, è riconosciuto un aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro, per le spese sostenute per produrre la certificazione.

Deve essere inoltre redatta una relazione tecnica con le finalità, i contenuti e i risultati dell’attività svolta e per la quale si richiede l’agevolazione fiscale.

Tale richiesta va effettuata tramite una comunicazione al ministero dello sviluppo economico.

Il bonus è fruibile solo in compensazione in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Le modifiche introdotte dal disegno di legge di bilancio 2021 

L’agevolazione viene prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022

Inoltre:

  • Aumentano per il biennio 2021/2022 le aliquote e i massimali di credito d’imposta
    • Per le attività di ricerca e sviluppo il bonus sale al 20% e il tetto massimo passa da 3 a 4 milioni
    • Per l’innovazione tecnologica, l’aliquota diventa del 10%, con un massimale di 2 milioni di euro
    • L’innovazione tecnologica green passa al 15%, con il tetto massimo di 2 milioni
    • Design e ideazione estetica, aliquota maggiorata al 10% e massimale di 2 milioni.
  • Vengono confermate sul biennio 2021/2022 aliquote maggiorate per attività di ricerca e sviluppo in imprese ubicate nelle regioni del mezzogiorno;
  • Diventa obbligatoria l’asseverazione della relazione tecnica.
AgevolazioneCredito d’impostaLimite massimo di spesa ammissibileQuote annuali
Credito ricerca e sviluppo12% (20%)3 (4) milioni di euro3
Credito innovazione tecnologica finalizzato alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi6% (10%)1,5 (2) milioni di euro
Credito di innovazione tecnologica finalizzato a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.010% (15%)1,5 (2) milioni di euro
Credito design e ideazione estetica6% (10%)1,5 (2) milioni di euro

Trattandosi di un disegno di legge, le modifiche non possono essere considerate definitive.

Le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.