Cooperative e consorzi

COOPERATIVE

Le società cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 della Costituzione infatti recita che “la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata“.

La cooperativa è un’impresa costituita da almeno 3 soci fino ad un massimo di 8 qualora sia composta solo da persone fisiche. Può assumere la forma della S.r.l. o della S.p.A. ma è indispensabile che i soci siano almeno 9, sia persone fisiche che giuridiche; inoltre le persone non devono esercitare, con una propria impresa, attività identiche o affini a quella della cooperativa.

In generale, le cooperative perseguono uno scopo mutualistico, e non invece lo scopo di lucro che connota le società di capitali. Lo scopo mutualistico consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell’eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell’intermediazione di altri imprenditori.

I soci di una cooperativa devono appartenere ad una determinata categoria ed avere una particolare identità e affinità di interessi. Essi sono i destinatari del cosiddetto vantaggio mutualistico, che è caratterizzato da due elementi essenziali: la prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa e il vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio ovvero prestando la propria attività lavorativa a favore della società.

Infatti, tra società cooperativa e socio si instaura un duplice ordine di rapporti: il rapporto societario, che consiste nella partecipazione all’organizzazione comune, e distinti molteplici rapporti cosiddetti mutualistici, ovvero rapporti di scambio o di lavoro, disgiunti dal rapporto societario.

Ne consegue che i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla cooperativa in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e cooperativa in un certo periodo.

L’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.

La realizzazione dello scopo mutualistico è assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili, dal divieto di distribuzione di riserve e dall’obbligo di destinare almeno il 30% degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l’ammontare da questa già raggiunto.

Il profilo societario prevede una strutturazione incentrata sull’Assemblea dei Soci che rappresenta l’organo sovrano, i cui soci esprimono il loro giudizio secondo il principio una testa, un voto e non in base alle quote di capitale possedute.

L’emanazione della recente riforma delle società ha comportato in tema di cooperative numerose novità, ad esempio la distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e quelle prive di una marcata connotazione mutualistica. Le differenze involgono sia la disciplina applicabile che i requisiti e gli adempimenti richiesti.

Inoltre, scompare la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata. Le società cooperative comportano sempre la limitazione della responsabilità dei soci, e ad esse si applicano le norme previste dal Codice civile per le società cooperative, la legislazione speciale e, in via residuale, la disciplina della società per azioni.

CONSORZI

I consorzi sono contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Anche i consorzi presentano il carattere mutualistico, in quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate. La “disciplina” di determinate fasi delle rispettive imprese è la funzione tipica dei consorzi interni e può avere connotati anche anticoncorrenziali, mentre lo “svolgimento” di determinate fasi delle rispettive imprese è funzione tipica ed esclusiva solo dei consorzi con attività esterna.

Le fasi delle rispettive imprese consistono in tutte le operazioni (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) in cui sia astrattamente scomponibile l’attività imprenditoriale, pur conservando ciascuna impresa, nell’organizzazione complessiva, una propria identità.

Nei consorzi con attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Il consorzio in quanto tale non entra in contatto e non opera con i terzi.

Nei consorzi con attività esterna, invece le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune, destinato a svolgere attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. È questa la struttura propria dei consorzi di cooperazione interaziendale.

Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

Particolare forma è quella del consorzio per l’internazionalizzazione, la quale ha per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

Con il decreto legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n.134 del 7 agosto 2012,concernente “Misure urgenti per la crescita del Paese”, il Governo ha riordinato la normativa relativa al sostegno dei consorzi, introducendo il consorzio per l’internazionalizzazione, con funzioni e compagine sociale più ampie di quelle che caratterizzano i consorzi per l’export previsti dalla abrogata legge n. 83 del 1989.

In particolare, i Consorzi per l’internazionalizzazione – di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – sono costituiti o in forma di società consortile o cooperativa da imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia (ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile); possono, inoltre, partecipare imprese del settore commerciale.