Novità del terzo settore

Terzo Settore o Terzo Sistema, Non profit, Non a scopo di lucro, Non governativo, Non imprenditoriale. Queste alcune delle espressioni per identificare tutte quelle realtà che all’interno del nostro sistema socioeconomico si collocano a metà tra Stato e Mercato.

il 10 settembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto “correttivo” del Codice del terzo settore. È entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, apportando una serie di modifiche ed integrazioni al Codice. Almeno per ciò che riguarda la parte civilistico-sostanziale (cui le presenti note sono limitate), il decreto non stravolge il precedente assetto normativo, né del resto era questo che ci si poteva attendere da un atto chiamato a “correggere” la disciplina vigente, tenendo conto delle “evidenze attuative nel frattempo emerse”. Il testo, peraltro, riprende sostanzialmente quello già approvato in via preliminare dal precedente Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2018.

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di  produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le 10 principali novità del nuovo decreto:

  • Parzialmente modificata risulta la definizione di ente del terzo settore all’art. 4, comma 1, del Codice.
  • La “tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, viene inserita tra le attività di interesse generale esercitabili da un ente del terzo settore nell’art. 5, comma 1, del Codice.
  • Varie modifiche riguardano l’articolo 13 del Codice, che prevede e disciplina gli obblighi di bilancio in capo agli enti del terzo settore.
  • Al comma 5 dell’articolo 17 viene inserita una deroga. La regola per cui una persona non può essere contemporaneamente volontario e lavoratore retribuito nell’ambito del medesimo ente.
  • Sempre all’articolo 17 è stato inserito un comma 6-bis del seguente tenore: “I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale”
  • Di enorme rilevanza sistematica ed impatto pratico è il comma 1-bis, inserito nell’articolo 22 sull’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni del terzo settore.
  • All’articolo 30, comma 6, del Codice, sull’organo di controllo interno, si dispone adesso che l’organo di controllo di cui all’articolo 30 “può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”
  • Sono stati modificati gli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice, per tenere conto della specificità delle ODV e delle APS di secondo livello.
  • Alcune modifiche puramente formali riguardano la disciplina particolare degli enti filantropici. L’articolo 38, comma 2, è stato infatti opportunamente allineato alla definizione che di tali enti offre il precedente articolo 37, comma 1.
  • infine, una novità concernente il sistema di controllo dei centri di servizio per il volontariato. Esso si articola non più regionalmente (come in passato), bensì in ambiti territoriali individuati dall’articolo 65.

CENSIMENTO ISTITUZIONI NON PROFIT 2017

Slitta al 30 giugno 2020 l’adeguamento degli statuti per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. La proroga contenuta nella Legge di conversione del decreto-legge “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” è stata approvata definitivamente anche dal Senato il 27 giugno, dopo il voto di fiducia della Camera dei deputati nella seduta di venerdì 21 giugno.

Nel “Dl Crescita”, all’articolo 43 comma 4-bis: leggiamo. “In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020”.